Ordinanza — n. 34022/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATTI GIULIO nato a SAMOLACO il 24/06/1950 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; o La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 12/07/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Como in data 18/01/2021, ha rideterminato la pena inflitta a GIULIO PILATTI nella misura di dieci mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., con la recidiva. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 640 cod. pen. nonché la qualificazione giuridica del reato contestato (in luogo del più lieve reato di cui all'art. 641 cod. pen.), è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato sul compendio probatorio a carico del prevenuto, il quale, a differenza da quanto sostenuto dalla difesa, non solo si è reso inadempiente del pagamento a corrispettivo della compravendita stipulata con la persona offesa, ma ha emesso un assegno postdatato con l'indicazione errata del nome del beneficiario, così integrando perfettamente gli estremi del delitto contestato, sconfessando síffattamente l'alternativa ricostruzione difensiva riproposta in questa sede e l'assenza di artifici o raggiri; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen, art. 641 cod. pen; Ordinanza — n. 34022/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen., con la recidiva. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 640 cod. pen. nonché la qualificazione giuridica del reato contestato (in luogo del più lieve reato di cui all'art. 641 cod. pen.), è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato sul compendio probatorio a carico del prevenuto, il quale, a differenza da quanto sostenuto dalla difesa, non solo si è reso inadempiente del pagamento a corrispettivo della compravendita stipulata con la persona offesa, ma ha emesso un assegno postdatato con l'indicazione errata del nome del beneficiario, così integrando perfettamente gli estremi del delitto contestato, sconfessando síffattamente l'alternativa ricostruzione difensiva riproposta in questa sede e l'assenza di artifici o raggiri; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATTI GIULIO nato a SAMOLACO il 24/06/1950 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; o
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 12/07/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Como in data 18/01/2021, ha rideterminato la pena inflitta a GIULIO PILATTI nella misura di dieci mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., con la recidiva. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 640 cod. pen. nonché la qualificazione giuridica del reato contestato (in luogo del più lieve reato di cui all'art. 641 cod. pen.), è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato sul compendio probatorio a carico del prevenuto, il quale, a differenza da quanto sostenuto dalla difesa, non solo si è reso inadempiente del pagamento a corrispettivo della compravendita stipulata con la persona offesa, ma ha emesso un assegno postdatato con l'indicazione errata del nome del beneficiario, così integrando perfettamente gli estremi del delitto contestato, sconfessando síffattamente l'alternativa ricostruzione difensiva riproposta in questa sede e l'assenza di artifici o raggiri; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2023 Il C