Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and correct lower court reasoning on robbery charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Raffaella Muollo inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different legal qualification of her actions under specific articles of the Penal Code, but the court found these arguments merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The court upheld the conviction for robbery based on evidence proving the defendant's identity and the nature of the threats made outside the supermarket.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 56 cod. pen.; Art. 624 cod. pen.: The court rejects repetitive appeal arguments that fail to overcome the established facts and legal reasoning of the lower courts regarding the qualification of criminal acts.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUOLLO RAFFAELLA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 17/06/1978 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 18/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata in data 04/11/2014 nei confronti di RAFFAELLA MUOLLO in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628 commi secondo e terzo cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 628 cod. pen., con particolare riferimento all'esclusione dell'ipotesi di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., nonché l'erronea applicazione della legge penale con riguardo all'individuazione della ricorrente da parte del dipendente del supermercato di cui al verbale di integrazione della denuncia orale del 16/06/2010, sono inammissibili poiché tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con supporto di corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente oblitera il confronto.
Si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico della prevenuta, che ha comprovato pienamente l'ipotesi delittuosa contestata, sulla base del verbale di denuncia della p.o. del 15/06/2010 e successiva integrazione del 16/06/2010 (acquisiti al fascicolo del dibattimento e utilizzabili per la decisione in virtù dell'opzione processuale esercitata dall'imputata). Unitamente a ciò, l'identità della donna è stata corroborata senza alcun dubbio dalla C.N.R. della Stazione CC di Gragnano, sulla cui utilizzabilità valgono analoghe considerazioni di cui sopra; peraltro, la Corte di appello ha circostanziato come condivisibilmente il giudice di prime cure abbia ritenuto di potersi individuare incontrovertibilmente la ricorrente come responsabile dei fatti in quanto riconosciuta con certezza dal responsabile del supermercato, che aveva avuto modo di osservarla da vicino e per l'intero protrarsi della vicenda: conseguentemente, corretta deve ritenersi la qualificazione giuridica dei fatti così come contestata, non potendo in alcun modo essere ricondotta nell'alveo degli artt. 56 e 624 cod. pen., posto che la minaccia da parte della prevenuta di investire con l'auto i dipendenti del supermercato che cercavano di impedirle l'allontanamento (volto ad assicurarsi l'impunità) è avvenuta all'esterno del supermercato a bordo di un'auto, con evidente piena disponibilità della refurtiva di cui si era già impossessata e conseguente perfezionamento del reato di furto e piena integrazione degli elementi costitutivi del reato di rapina impropria, avuto riguardo alla minaccia commessa alla persona; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1