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Ordinanza — n. 34019/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34019/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34019/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOIA MIRCO FRANCESCO nato a MILANO il 11/03/1982 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 25 ottobre 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, in data 19 maggio 2021, che ha condannato Gioia Mirco Francesco alla pena di giustizia in relazione a due reati di rapina. Rilevato che i motivi, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla applicazione della recidiva, alla mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee ed all'aumento di pena per la continuazione, sono manifestamente infondati, in quanto smentiti dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina e valutazione dei dati oggettivi che il ricorso non richiama adeguatamente e che attenendo al merito non possono essere rivisitati in questa sede (sì vedano, in particolare, le motivazioni partitamente offerte dalla Corte di appello ai fgg. 4 e 5 su ognuno dei temi ancora riproposti in ricorso);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34019/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione condono delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio recupero dei costi restituzione dei sussidi statali ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOIA MIRCO FRANCESCO nato a MILANO il 11/03/1982 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 25 ottobre 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, in data 19 maggio 2021, che ha condannato Gioia Mirco Francesco alla pena di giustizia in relazione a due reati di rapina. Rilevato che i motivi, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla applicazione della recidiva, alla mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee ed all'aumento di pena per la continuazione, sono manifestamente infondati, in quanto smentiti dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina e valutazione dei dati oggettivi che il ricorso non richiama adeguatamente e che attenendo al merito non possono essere rivisitati in questa sede (sì vedano, in particolare, le motivazioni partitamente offerte dalla Corte di appello ai fgg. 4 e 5 su ognuno dei temi ancora riproposti in ricorso);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente