Ordinanza — n. 34014/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANDOLFI LILIA LUISA nato a COLLE DI TORA il 13/01/1951 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 13/12/2022 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 410- bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34014/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia con ordinanza del 13 dicembre 2022 ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti n. 2425/22 RGNR Ignoti. Rilevato che con il ricorso si sollevano censure in ordine alla motivazione che ha condotto il giudice ad emettere il provvedimento impugnato anche in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti; che il provvedimento non è impugnabile in questa sede atteso quanto previsto dall'art. 410- bis cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANDOLFI LILIA LUISA nato a COLLE DI TORA il 13/01/1951 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 13/12/2022 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia con ordinanza del 13 dicembre 2022 ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti n. 2425/22 RGNR Ignoti. Rilevato che con il ricorso si sollevano censure in ordine alla motivazione che ha condotto il giudice ad emettere il provvedimento impugnato anche in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti; che il provvedimento non è impugnabile in questa sede atteso quanto previsto dall'art. 410- bis cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente