Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding motivation and legal violation under Art. 533.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the appellate court's reclassification of facts and sentencing, arguing defects in motivation and legal violations, but failed to clearly identify the specific points of the decision under attack. The court ruled that without explicit enumeration of the factual and legal elements supporting the criticisms, the lower court cannot exercise its supervisory power, rendering the appeal procedurally defective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 533 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds for criticism lack specificity, as the appellant must clearly indicate the specific points of the decision under attack and the factual or legal elements supporting the criticisms to allow the court of law to exercise its supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILLITTERI SIMONE nato a PALERMO il 06/09/1970 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 11/03/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal GUP del Tribunale di Palermo in data 30/09/2010, riqualificato il fatto contestato a SIMONE BILLITTERI al capo B) dell'imputazione in quello di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen., ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo nella misura di anni sei di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza in relazione al reato di riciclaggio di cui al capo A e a quello di ricettazione di cui al capo C.
Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del prevenuto, nonché la violazione di legge penale in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., sono inammissibili poiché non sorretti da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e ss. della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; tenuto conto del principio stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1