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Ordinanza — n. 34012/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34012/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34012/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTORE MAURIZIO nato a ROMA il 03/01/1984 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 18/05/2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bari in data 14/10/2014, assolvendo MAURIZIO PASTORE dal reato di cui al capo D) dell'imputazione perché il fatto non sussiste e dichiarando il non doversi procedere per i reati contestati sub B) e C) poiché estinti per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo nella misura di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine alla residua imputazione di cui al capo A) dell'imputazione in relazione agli artt. 110 e 648 cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34012/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 648 cod. pen.

Parole chiave

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ricettazione prove acquisite illegalmente eccezione di illegalità fine di indebito profitto favoreggiamento istruzione penale per appropriazione indebita
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTORE MAURIZIO nato a ROMA il 03/01/1984 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 18/05/2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bari in data 14/10/2014, assolvendo MAURIZIO PASTORE dal reato di cui al capo D) dell'imputazione perché il fatto non sussiste e dichiarando il non doversi procedere per i reati contestati sub B) e C) poiché estinti per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo nella misura di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine alla residua imputazione di cui al capo A) dell'imputazione in relazione agli artt. 110 e 648 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale per manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo alla concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 648 secondo comma cod. pen., è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con cui il ricorrente oblitera il confronto: sul punto, si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato correttamente conto delle ragioni della mancata concessione della attenuante considerate tutte le circostanze oggettive e soggettive desumibili a norma dell'art.133 cod. pen. dimostrative che il fatto non risultava di minima rilevanza penale tale da creare un modesto allarme sociale: nel caso di specie, infatti, anche a voler ipotizzare che il ciclomotore oggetto di ricettazione avesse un valore particolarmente modesto, i giudici di appello hanno correttamente valorizzato la capacità delinquere dimostrata dall'agente, gravato da numerosi precedenti penali per furto e per rapina, oltre che per il delitto di ricettazione per cui si è proceduto, commesso peraltro con un tasso alcolemico oltre la soglia consentita e nonostante lo stesso fosse sotto il regime di sorveglianza speciale; tutti elementi, questi, senza alcun dubbio pertinentemente esaminati ai fini della valutazione della concreta gravità del reato di ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/202