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Ordinanza — n. 34011/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34011/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34011/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRETTA PASQUALE nato a MARCIANISE il 24/02/1970 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 02/11/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 10/06/2021, dichiarando il non doversi procedere nei confronti di PASQUALE ALLEGRETTA in ordine al capo B) dell'imputazione per precedente giudicato, ha confermato la condanna dello stesso in relazione all'art. 648 bis cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 648 bis cod. per mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen. cod., è manifestamente infondato, nonché meramente reiterativo di doglianze già scrutinate correttamente dai giudici di merito, atteso che la Corte di appello, a pag. 3 della sentenza impugnata, ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto integralmente condivisibili le motivazioni del giudice di primo grado in punto di corretta qualificazione giuridica del fatto, avendo quest'ultimo già pertinentemente evidenziato di come le due autovetture - con telai punzonati previa abrasione di quelli pregressi - non soltanto erano state rinvenute nell'officina del prevenuto, ma i numeri di telai corrispondevano a due autoveicoli che, dalla visura del PRA, risultavano poi appartenere a Marianna Desiato, moglie del ricorrente: tanto è bastato ad escludere che le alterazioni dei veicoli fossero riferibili a terzi, risultando inverosimile che il prevenuto abbia acquistato inconsapevolmente ai sensi dell'art.712 cod. pen. due veicoli che già presentavano le alterazioni predette, non limitandosi alla loro ricezione ma compiendo su di essi i già richiamati atti volti ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, così da non potersi integrare soltanto il reato di ricettazione bensì quello più grave di riciclaggo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 bis cod. pen, art. 712 cod. pen; Ordinanza — n. 34011/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 bis cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 648 bis cod. per mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen. cod., è manifestamente infondato, nonché meramente reiterativo di doglianze già scrutinate correttamente dai giudici di merito, atteso che la Corte di appello, a pag. 3 della sentenza impugnata, ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto integralmente condivisibili le motivazioni del giudice di primo grado in punto di corretta qualificazione giuridica del fatto, avendo quest'ultimo già pertinentemente evidenziato di come le due autovetture - con telai punzonati previa abrasione di quelli pregressi - non soltanto erano state rinvenute nell'officina del prevenuto, ma i numeri di telai corrispondevano a due autoveicoli che, dalla visura del PRA, risultavano poi appartenere a Marianna Desiato, moglie del ricorrente: tanto è bastato ad escludere che le alterazioni dei veicoli fossero riferibili a terzi, risultando inverosimile che il prevenuto abbia acquistato inconsapevolmente ai sensi dell'art.712 cod. pen. due veicoli che già presentavano le alterazioni predette, non limitandosi alla loro ricezione ma compiendo su di essi i già richiamati atti volti ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, così da non potersi integrare soltanto il reato di ricettazione bensì quello più grave di riciclaggo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati contro il patrimonio allegazioni di persecuzione contraddittorie reato continuato reiterazione di reati penali alleggerimento della pena principio della doppia incriminazione

Disposizioni normative citate

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art. 648 bis cod. pen
art. 712 cod. pen
per mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRETTA PASQUALE nato a MARCIANISE il 24/02/1970 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 02/11/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 10/06/2021, dichiarando il non doversi procedere nei confronti di PASQUALE ALLEGRETTA in ordine al capo B) dell'imputazione per precedente giudicato, ha confermato la condanna dello stesso in relazione all'art. 648 bis cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 648 bis cod. per mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen. cod., è manifestamente infondato, nonché meramente reiterativo di doglianze già scrutinate correttamente dai giudici di merito, atteso che la Corte di appello, a pag. 3 della sentenza impugnata, ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto integralmente condivisibili le motivazioni del giudice di primo grado in punto di corretta qualificazione giuridica del fatto, avendo quest'ultimo già pertinentemente evidenziato di come le due autovetture - con telai punzonati previa abrasione di quelli pregressi - non soltanto erano state rinvenute nell'officina del prevenuto, ma i numeri di telai corrispondevano a due autoveicoli che, dalla visura del PRA, risultavano poi appartenere a Marianna Desiato, moglie del ricorrente: tanto è bastato ad escludere che le alterazioni dei veicoli fossero riferibili a terzi, risultando inverosimile che il prevenuto abbia acquistato inconsapevolmente ai sensi dell'art.712 cod. pen. due veicoli che già presentavano le alterazioni predette, non limitandosi alla loro ricezione ma compiendo su di essi i già richiamati atti volti ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, così da non potersi integrare soltanto il reato di ricettazione bensì quello più grave di riciclaggo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2023 I