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Ordinanza — n. 34010/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34010/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34010/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CATALDO VITO nato a BITONTO il 11/11/1984 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 09/12/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 17/07/2014, dichiarando il non doversi procedere nei confronti di VITO DI CATALDO in ordine al reato di lesioni personali volontarie poiché estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo quanto al residuo reato di concorso in tentata estorsione nella misura di anni tre, mesi quattro ed euro 800,00 di multa, confermando altresì le statuizioni civili. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si contesta genericamente il vizio motivazionale (assertivamente per relationem) e la violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., sono inammissibili poiché non sorretti da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pag. 4 e ss. della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato, peraltro, che le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non consentita in questa sede, restando inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare solo una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto, avuto riguardo, nella specie, al motivato giudizio di attendibilità della vittima (cfr. ex pluribus Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007 Ud., dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34010/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i motivi di ricorso, con cui si contesta genericamente il vizio motivazionale (assertivamente per relationem) e la violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., sono inammissibili poiché non sorretti da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pag. 4 e ss. della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato, peraltro, che le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non consentita in questa sede, restando inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare solo una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto, avuto riguardo, nella specie, al motivato giudizio di attendibilità della vittima (cfr. ex pluribus Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007 Ud., dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attendibilità dei testimoni difetto di motivazione testimonianza della vittima motivi probatori reati sessuali coazione sessuale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CATALDO VITO nato a BITONTO il 11/11/1984 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 09/12/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 17/07/2014, dichiarando il non doversi procedere nei confronti di VITO DI CATALDO in ordine al reato di lesioni personali volontarie poiché estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo quanto al residuo reato di concorso in tentata estorsione nella misura di anni tre, mesi quattro ed euro 800,00 di multa, confermando altresì le statuizioni civili. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si contesta genericamente il vizio motivazionale (assertivamente per relationem) e la violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., sono inammissibili poiché non sorretti da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pag. 4 e ss. della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato, peraltro, che le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non consentita in questa sede, restando inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare solo una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto, avuto riguardo, nella specie, al motivato giudizio di attendibilità della vittima (cfr. ex pluribus Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007 Ud., dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/