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Ordinanza — n. 34008/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34008/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34008/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAZZELLA ORONZO nato a LECCE il 09/08/1984 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E La Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa in data 02/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Lecce in data 24/03/2016 nei confronti di ORONZO CAZZELLA in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. (capo B), con la recidiva reiterata infraquinquennale. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui ricorrente oblitera il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato in relazione al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., in considerazione dei precedenti penali del ricorrente (non incensurato), nonché della carenza di positivi elementi apprezzabili in tal senso, non essendo stata correttamente valorizzata l'intervenuta confessione da parte del ricorrente che ha ammesso gli addebiti solo dopo essere stato adeguatamente delineato il quadro probatorio a suo carico: sicché, la sua sopravvenuta ammissione non ha fornito alcun contributo alla ricostruzione dei fatti e non è stata legittimamente ritenuta sintomatica di ravvedimento così da giustificare il beneficio della sospensione condizionale della pena anche in considerazione della abitualità del comportamento siccome ritenuta dalla Corte alla stregua della valutazione della personalità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 34008/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen. (capo B), con la recidiva reiterata infraquinquennale. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui ricorrente oblitera il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato in relazione al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., in considerazione dei precedenti penali del ricorrente (non incensurato), nonché della carenza di positivi elementi apprezzabili in tal senso, non essendo stata correttamente valorizzata l'intervenuta confessione da parte del ricorrente che ha ammesso gli addebiti solo dopo essere stato adeguatamente delineato il quadro probatorio a suo carico: sicché, la sua sopravvenuta ammissione non ha fornito alcun contributo alla ricostruzione dei fatti e non è stata legittimamente ritenuta sintomatica di ravvedimento così da giustificare il beneficio della sospensione condizionale della pena anche in considerazione della abitualità del comportamento siccome ritenuta dalla Corte alla stregua della valutazione della personalità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali perseguimento penale per truffa criminalità persistente altri capi d'accusa accusa penale azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa in data 02/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Lecce in data 24/03/2016 nei confronti di ORONZO CAZZELLA in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
1 e 2 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato in relazione al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAZZELLA ORONZO nato a LECCE il 09/08/1984 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa in data 02/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Lecce in data 24/03/2016 nei confronti di ORONZO CAZZELLA in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. (capo B), con la recidiva reiterata infraquinquennale. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui ricorrente oblitera il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato in relazione al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., in considerazione dei precedenti penali del ricorrente (non incensurato), nonché della carenza di positivi elementi apprezzabili in tal senso, non essendo stata correttamente valorizzata l'intervenuta confessione da parte del ricorrente che ha ammesso gli addebiti solo dopo essere stato adeguatamente delineato il quadro probatorio a suo carico: sicché, la sua sopravvenuta ammissione non ha fornito alcun contributo alla ricostruzione dei fatti e non è stata legittimamente ritenuta sintomatica di ravvedimento così da giustificare il beneficio della sospensione condizionale della pena anche in considerazione della abitualità del comportamento siccome ritenuta dalla Corte alla stregua della valutazione della personalità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2023 Il Co