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Ordinanza — n. 34006/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34006/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34006/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUTRONE VINCENZO nato a REALMONTE il 17/04/1956 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 16 giugno 2022, ha parzialmente confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in data 9 giugno 2021, che ha condannato Putrone Vincenzo alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina e lesioni personali. Rilevato che il primo ed il terzo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti contestati, sono manifestamente infondati, in quanto smentiti dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori che il ricorso non richiama adeguatamente (si veda, in particolare, la prima pagina della sentenza impugnata a proposito della attendibilità della persona offesa nel raccontare la rapina subita e la minaccia attraverso l'uso di un coltello, dichiarazioni confermate dal referto medico attestante le lesioni personali ed il correlativo reato, ricavandosi dalla dinamica fattuale anche l'esistenza del dolo; che la minaccia con l'uso di un coltello è stata correttamente ritenuta integrante la rapina aggravata dall'uso di un'arma e che la Corte ha evocato la natura plurioffensiva del reato in parola ai fini di escludere il danno di speciale tenuità, così superando le censure dei restanti motivi di ricorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34006/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina reati violenti causalità del colpo di frusta reati penali gravi risarcimento per atto illecito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUTRONE VINCENZO nato a REALMONTE il 17/04/1956 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 16 giugno 2022, ha parzialmente confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in data 9 giugno 2021, che ha condannato Putrone Vincenzo alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina e lesioni personali. Rilevato che il primo ed il terzo motivo di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti contestati, sono manifestamente infondati, in quanto smentiti dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori che il ricorso non richiama adeguatamente (si veda, in particolare, la prima pagina della sentenza impugnata a proposito della attendibilità della persona offesa nel raccontare la rapina subita e la minaccia attraverso l'uso di un coltello, dichiarazioni confermate dal referto medico attestante le lesioni personali ed il correlativo reato, ricavandosi dalla dinamica fattuale anche l'esistenza del dolo; che la minaccia con l'uso di un coltello è stata correttamente ritenuta integrante la rapina aggravata dall'uso di un'arma e che la Corte ha evocato la natura plurioffensiva del reato in parola ai fini di escludere il danno di speciale tenuità, così superando le censure dei restanti motivi di ricorso;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.