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Ordinanza — n. 34005/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34005/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34005/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARANNANTE LISA nato a NAPOLI il 05/11/1986 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 4 luglio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rieti, in data 15 marzo 2021, che ha condannato la ricorrente Carannante Lisa alla pena di giustizia in relazione ad un reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputatqfr in ordine ai fatti contestati, è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori che il ricorso non richiama adeguatamente (si veda, in particolare, l'ultima pagina della sentenza impugnata a proposito della esistenza di artifici consistiti nelle rassicurazioni fornite alla persona offesa idonea ad integrare il reato di truffa e non un mero inadempimento contrattuale) che l'altro motivo è generico, non confrontandosi con gli argomenti spesi dalla Corte per escludere l'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. con congrue valutazioni di merito non rivedibili in questa sede;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod.pen; Ordinanza — n. 34005/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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accusa di truffa incitamento a violare o a rescindere un contratto licenziamento immediato per truffa indennizzo dell'aiuto alle vittime eccezione di buona fede tentata coazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARANNANTE LISA nato a NAPOLI il 05/11/1986 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 4 luglio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rieti, in data 15 marzo 2021, che ha condannato la ricorrente Carannante Lisa alla pena di giustizia in relazione ad un reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputatqfr in ordine ai fatti contestati, è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori che il ricorso non richiama adeguatamente (si veda, in particolare, l'ultima pagina della sentenza impugnata a proposito della esistenza di artifici consistiti nelle rassicurazioni fornite alla persona offesa idonea ad integrare il reato di truffa e non un mero inadempimento contrattuale) che l'altro motivo è generico, non confrontandosi con gli argomenti spesi dalla Corte per escludere l'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. con congrue valutazioni di merito non rivedibili in questa sede;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. k 2-011 Così d