Ordinanza — n. 34004/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI MARCELLO nato a AGROPOLI il 29/12/1982 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 07/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Salerno in data 20/01/2022 nei confronti di MARCELLO LIGUORI in relazione al reato di cui agli artt. 56 - 629 cod. pen. (capo A) e artt. 582 - 585 cod. pen. (capo B). Considerato che l'unico motivo, che insiste nella riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) in quello previsto dall'art. 393 cod. pen., è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che a pagina 3 della sentenza impugnata, ha difatti evidenziato come dall'istruttoria fosse pacificamente emerso come l'imputato non potesse vantare alcun minimo appiglio legale tale da costituire, anche in via di presunzione soggettiva, la (anche solo) ragionevole pretesa di ottenere i 100 C dalla parte offesa, così sconfessando l'alternativa ricostruzione difensiva riproposta in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393 cod. pen; Ordinanza — n. 34004/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56 - 629 cod. pen. (capo A) e artt. 582 - 585 cod. pen. (capo B). Considerato che l'unico motivo, che insiste nella riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) in quello previsto dall'art. 393 cod. pen., è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che a pagina 3 della sentenza impugnata, ha difatti evidenziato come dall'istruttoria fosse pacificamente emerso come l'imputato non potesse vantare alcun minimo appiglio legale tale da costituire, anche in via di presunzione soggettiva, la (anche solo) ragionevole pretesa di ottenere i 100 C dalla parte offesa, così sconfessando l'alternativa ricostruzione difensiva riproposta in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI MARCELLO nato a AGROPOLI il 29/12/1982 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 07/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Salerno in data 20/01/2022 nei confronti di MARCELLO LIGUORI in relazione al reato di cui agli artt. 56 - 629 cod. pen. (capo A) e artt. 582 - 585 cod. pen. (capo B). Considerato che l'unico motivo, che insiste nella riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) in quello previsto dall'art. 393 cod. pen., è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che a pagina 3 della sentenza impugnata, ha difatti evidenziato come dall'istruttoria fosse pacificamente emerso come l'imputato non potesse vantare alcun minimo appiglio legale tale da costituire, anche in via di presunzione soggettiva, la (anche solo) ragionevole pretesa di ottenere i 100 C dalla parte offesa, così sconfessando l'alternativa ricostruzione difensiva riproposta in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2023 Il Consigl