Ordinanza — n. 34002/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA PAOLINO nato a CALTANISSETTA il 17/02/1981 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 18/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Pisa in data 03/07/2018 nei confronti di PAOLINO PIAZZA in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 73 comma 4 - 80 comma 1, lett. A) D.P.R. 309 del 90 (capo A) e artt. 81 cpv., 56 - 629 cod. pen. (capo B). Considerando che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 56 cod. pen. in riferimento all'art. 629 cod. pen. per riduzione della sola metà della pena base (e non di 2/3) ad un soggetto incensurato, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte della Corte territoriale che, a pag. 5 della sentenza impugnata, ha pertinentemente evidenziato come la determinazione del trattamento sanzionatorio effettuata dal giudice di primo grado sia da ritenersi adeguata (e non eccessiva), in considerazione delle modalità attuative e della reiterazione delle condotte criminose, legittimanti l'operata riduzione della sola metà della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 56 cod. pen, art. 629 cod. pen; Ordinanza — n. 34002/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv., 73 comma 4 - 80 comma 1, lett. A) D.P.R. 309 del 90 (capo A) e artt. 81 cpv., 56 - 629 cod. pen. (capo B). Considerando che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 56 cod. pen. in riferimento all'art. 629 cod. pen. per riduzione della sola metà della pena base (e non di 2/3) ad un soggetto incensurato, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte della Corte territoriale che, a pag. 5 della sentenza impugnata, ha pertinentemente evidenziato come la determinazione del trattamento sanzionatorio effettuata dal giudice di primo grado sia da ritenersi adeguata (e non eccessiva), in considerazione delle modalità attuative e della reiterazione delle condotte criminose, legittimanti l'operata riduzione della sola metà della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA PAOLINO nato a CALTANISSETTA il 17/02/1981 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 18/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Pisa in data 03/07/2018 nei confronti di PAOLINO PIAZZA in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 73 comma 4 - 80 comma 1, lett. A) D.P.R. 309 del 90 (capo A) e artt. 81 cpv., 56 - 629 cod. pen. (capo B). Considerando che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 56 cod. pen. in riferimento all'art. 629 cod. pen. per riduzione della sola metà della pena base (e non di 2/3) ad un soggetto incensurato, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte della Corte territoriale che, a pag. 5 della sentenza impugnata, ha pertinentemente evidenziato come la determinazione del trattamento sanzionatorio effettuata dal giudice di primo grado sia da ritenersi adeguata (e non eccessiva), in considerazione delle modalità attuative e della reiterazione delle condotte criminose, legittimanti l'operata riduzione della sola metà della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2023 Il Cons