Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding criminal liability and sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds for review lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability and the application of a mitigating circumstance, but failed to cite specific passages or elements from the contested judgment to support these criticisms. Consequently, the court ruled that without explicit arguments detailing the factual or legal flaws, the appellate judge could not exercise its supervisory power, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110, 628 c.p.; Art. 114 c.p.; Art. 581 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for review lack specificity, as the appellant must clearly identify the factual or legal elements underlying the criticisms to enable the supervisory judge to exercise its power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAINITO ANGELO nato a NISCEMI il 20/04/1997 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 21/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Gela in data 09/09/2021 nei confronti di ANGELO TRAINITO in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628 comma terzo n.
1) cod. pen. Considerando che il primo motivo di ricorso, che contesta genericamente il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, è inammissibile poiché non sorretto da alcuna specificità e pertinenza censoria, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito alle pagg. 2 e ss. della sentenza impugnata, con cui il ricorrente oblitera il confronto; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; rilevato che con il secondo motivo si censura la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. e che, tuttavia, il motivo di appello sul punto era talmente generico da non meritare alcuna specifica risposta da parte della Corte territoriale; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; tenuto conto del principio stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il