Criminal appeal dismissed because prescription period applies to aggravated offense, not attenuated one.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the crime had prescribed under the attenuated version of Article 648 of the Penal Code, which allows a ten-year limitation period. The court rejected this, noting that the correct legal basis is the first paragraph of Article 648, which imposes a shorter limitation period that had already expired by the time of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; The prescription period for the aggravated offense under the first paragraph of Article 648 of the Penal Code applies, not the attenuated version, and the limitation period had already expired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STORZILLO GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 21/12/1991 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 07/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Ancona in data ta.Z=Zinei confronti di Giuseppe Storzillo in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 20-12-2o-A Considerato che con l'unico motivo di ricorso si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato senza tenere conto che occorre fare riferimento non all'ipotesi attenuata ma a quella di cui al primo comma dell'art. 648 cod. pen., con la conseguenza che il termine prorogato è pari a dieci anni e non era ancora decorso alla data della sentenza impugnata e neanche maturato a quella odierna, il fatto essendo stato commesso nel novembre del 2013 (in proposito, Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492); rilevato, pertanto, con assorbimento di quanto contenuto nella memoria depositata, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2023 Il Consigliere