Ordinanza — n. 33997/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO PAOLO nato a ALESSANDRIA il 20/06/1963 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; a La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 15/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Cuneo del 11/11/2019, nei confronti di PAOLO GIORDANO in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629, 61 n. 11 quater cod. pen., con la recidiva reiterata e specifica. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta integrazione degli elementi costitutivi nel delitto di estorsione di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e la mancata riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 640 cod. pen., sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui ricorrente oblitera il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha ampiamente motivato sul compendio probatorio a carico del prevenuto, che ha minacciato la persona offesa al fine di ottenere un profitto monetario ingiusto e tale minaccia - contrariamente a quanto asserito dalla difesa - è stata correttamente ritenuta idonea ad incutere timore nella vittima, costituito dal fatto di rendere pubblico un report che conteneva delle informazioni che, seppur false, potevano esporla a discredito lavorativo o a pregiudizio fiscale e/o giudiziale; ne consegue che il male ingiusto prospettato dall'agente alla persona offesa è dipeso direttamente dalla condotta dell'agente, così integrandosi il reato di estorsione, contrariamente al delitto di truffa che non richiede che la prospettazione del male minacciato provenga direttamente dal soggetto attivo, come pure non ha mancato di rilevare la Corte a pag. 4 della sentenza impugnata con motivazione giuridicamente priva di vizi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33997/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 629, 61 n. 11 quater cod. pen., con la recidiva reiterata e specifica. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta integrazione degli elementi costitutivi nel delitto di estorsione di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e la mancata riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 640 cod. pen., sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui ricorrente oblitera il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha ampiamente motivato sul compendio probatorio a carico del prevenuto, che ha minacciato la persona offesa al fine di ottenere un profitto monetario ingiusto e tale minaccia - contrariamente a quanto asserito dalla difesa - è stata correttamente ritenuta idonea ad incutere timore nella vittima, costituito dal fatto di rendere pubblico un report che conteneva delle informazioni che, seppur false, potevano esporla a discredito lavorativo o a pregiudizio fiscale e/o giudiziale; ne consegue che il male ingiusto prospettato dall'agente alla persona offesa è dipeso direttamente dalla condotta dell'agente, così integrandosi il reato di estorsione, contrariamente al delitto di truffa che non richiede che la prospettazione del male minacciato provenga direttamente dal soggetto attivo, come pure non ha mancato di rilevare la Corte a pag. 4 della sentenza impugnata con motivazione giuridicamente priva di vizi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO PAOLO nato a ALESSANDRIA il 20/06/1963 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; a
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 15/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Cuneo del 11/11/2019, nei confronti di PAOLO GIORDANO in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629, 61 n. 11 quater cod. pen., con la recidiva reiterata e specifica. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta integrazione degli elementi costitutivi nel delitto di estorsione di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e la mancata riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 640 cod. pen., sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui ricorrente oblitera il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha ampiamente motivato sul compendio probatorio a carico del prevenuto, che ha minacciato la persona offesa al fine di ottenere un profitto monetario ingiusto e tale minaccia - contrariamente a quanto asserito dalla difesa - è stata correttamente ritenuta idonea ad incutere timore nella vittima, costituito dal fatto di rendere pubblico un report che conteneva delle informazioni che, seppur false, potevano esporla a discredito lavorativo o a pregiudizio fiscale e/o giudiziale; ne consegue che il male ingiusto prospettato dall'agente alla persona offesa è dipeso direttamente dalla condotta dell'agente, così integrandosi il reato di estorsione, contrariamente al delitto di truffa che non richiede che la prospettazione del male minacciato provenga direttamente dal soggetto attivo, come pure non ha mancato di rilevare la Corte a pag. 4 della sentenza impugnata con motivazione giuridicamente priva di vizi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle