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Ordinanza — n. 33993/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33993/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33993/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUILHI SAID nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 09/09/2022, ha confermato la responsabilità di Moulhi Said in relazione al reato di danneggiamento aggravato, reato perseguibile di ufficio. Considerando che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. non si confronta adeguatamente con la motivazione offerta dalla sentenza impugnata a fg. 3 idonea ad escludere l'applicazione del benefico con congrue valutazioni di merito non rivedibili in questa sede; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; tenuto conto del principio stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod.pen; Ordinanza — n. 33993/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); 1A rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod.pen
Considerando che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUILHI SAID nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 09/09/2022, ha confermato la responsabilità di Moulhi Said in relazione al reato di danneggiamento aggravato, reato perseguibile di ufficio. Considerando che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. non si confronta adeguatamente con la motivazione offerta dalla sentenza impugnata a fg. 3 idonea ad escludere l'applicazione del benefico con congrue valutazioni di merito non rivedibili in questa sede; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; tenuto conto del principio stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); 1A rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04