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Ordinanza — n. 33992/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33992/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33992/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURETOVIC SIMONE nato a CARMAGNOLA il 01/02/1997 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 14/09/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Cuneo in data 12/06/2019, dichiarando il non doversi procedere nei confronti di SIMONE DURETOVIC in ordine al reato di porto in luogo pubblico di strumenti atti ad offendere poiché estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo quanto al residuo reato di ricettazione nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 344,00 di multa, confermando nel resto l'appellata sentenza. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato in relazione al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., in considerazione del numero e della gravità dei precedenti penali risultati a carico del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 33992/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato in relazione al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., in considerazione del numero e della gravità dei precedenti penali risultati a carico del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati contro il patrimonio porto abusivo di armi ricettazione infrazioni contro i beni culturali impiego illecito di valori patrimoniali abuso di materiali

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
4 e 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato in relazione al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURETOVIC SIMONE nato a CARMAGNOLA il 01/02/1997 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 14/09/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Cuneo in data 12/06/2019, dichiarando il non doversi procedere nei confronti di SIMONE DURETOVIC in ordine al reato di porto in luogo pubblico di strumenti atti ad offendere poiché estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo quanto al residuo reato di ricettazione nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 344,00 di multa, confermando nel resto l'appellata sentenza. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha congruamente motivato in relazione al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., in considerazione del numero e della gravità dei precedenti penali risultati a carico del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2023 Il Cons