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Ordinanza — n. 33991/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33991/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33991/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAETA MICHELE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 20/04/1971 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 ottobre 2022 ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Torino emessa in data 28/03/2019 nei confronti di MICHELE GAETA in relazione al reato di cui agli artt. 56-628 commi primo e secondo cod. pen. Considerato che il motivo di ricorso, con il quale si chiede di escludere la recidiva è inammissibile poiché aspecifico rispetto alla motivazione offerta dalla dalla Corte territoriale che ha difatti evidenziato come il reato per cui si procede sia indice di maggiore e rinnovata capacità a delinquere del ricorrente e pericolosità sociale, così giustificando l'applicazione della recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33991/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56-628 commi primo e secondo cod. pen. Considerato che il motivo di ricorso, con il quale si chiede di escludere la recidiva è inammissibile poiché aspecifico rispetto alla motivazione offerta dalla dalla Corte territoriale che ha difatti evidenziato come il reato per cui si procede sia indice di maggiore e rinnovata capacità a delinquere del ricorrente e pericolosità sociale, così giustificando l'applicazione della recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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vie di fatto momento del reato aggressione fisica testimonianza della vittima tentate lesioni personali gravi delitto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAETA MICHELE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 20/04/1971 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 ottobre 2022 ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Torino emessa in data 28/03/2019 nei confronti di MICHELE GAETA in relazione al reato di cui agli artt. 56-628 commi primo e secondo cod. pen. Considerato che il motivo di ricorso, con il quale si chiede di escludere la recidiva è inammissibile poiché aspecifico rispetto alla motivazione offerta dalla dalla Corte territoriale che ha difatti evidenziato come il reato per cui si procede sia indice di maggiore e rinnovata capacità a delinquere del ricorrente e pericolosità sociale, così giustificando l'applicazione della recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2023 Il Consiglier