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Ordinanza — n. 33990/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33990/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33990/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GAETANO nato a SORRENTO il 10/08/1981 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; t La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 25/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 01/03/2021 nei confronti di GAETANO ESPOSITO in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo A) e art. 337 cod. pen. (capo B). Considerando che i motivi di ricorso, con cui si contesta genericamente la violazione di norme processuali in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale (assertivamente per relationem) con riferimento alle doglianze proposte con l'atto di gravame e disattese, nonché la correttezza della motivazione (presuntivamente solo apparente) in relazione alla credibilità dei testi escussi, sono inammissibili poiché non sorretti da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; tenuto conto del principio stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 337 cod. pen, art. 546 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33990/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnazione della cancellazione riesame dell'entità pena cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 25/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 01/03/2021 nei confronti di GAETANO ESPOSITO in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 337 cod. pen
(capo A) e art. 337 cod. pen.
art. 546 cod. proc. pen
Considerando che i motivi di ricorso, con cui si contesta genericamente la violazione di norme processuali in relazione all'art. 546 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GAETANO nato a SORRENTO il 10/08/1981 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 25/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 01/03/2021 nei confronti di GAETANO ESPOSITO in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo A) e art. 337 cod. pen. (capo B). Considerando che i motivi di ricorso, con cui si contesta genericamente la violazione di norme processuali in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale (assertivamente per relationem) con riferimento alle doglianze proposte con l'atto di gravame e disattese, nonché la correttezza della motivazione (presuntivamente solo apparente) in relazione alla credibilità dei testi escussi, sono inammissibili poiché non sorretti da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; tenuto conto del principio stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2