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Ordinanza — n. 33747/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic censure lacking specific positive elements for mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33747/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Antonio Palma's appeal against the second-instance conviction for the crime in Art. 385 of the Penal Code inadmissible. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to provide the specific positive elements necessary to justify a reduction in the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; A criminal appeal based on generic censure without specific positive elements is inadmissible as it fails to substantiate the request for mitigating circumstances or sentence reduction.

Parole chiave

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generic censure inadmissibility Art. 385 Penal Code mitigating circumstances requirement specific positive elements criminal appeal dismissal esenzione dalla pena evasione all'obbligo di contribuzione elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Palma Antonio, nato a Santa Maria Capua Vetere di Puglia il 20/02/1980 avverso la sentenza del 15/11/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), quanto alla congruità del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

In ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate nella loro massima estensione ed alla rnitigazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.