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Ordinanza — n. 33746/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33746/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33746/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIORE MASSIMILIANO nato a PALERMO il 17/02/1983 CASTELLI FRANCESCO nato a PALERMO il 02/12/1980 DI MARIANO PIETRO nato a PALERMO il 16/04/1992 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 152 FIORE MASSIMILIANO - CASTELLI FRANCESCO - DI MARIANO PIETRO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da dogllianze sulla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sul diniego della continuazione meramente oppositive e reiterative di profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. rispettivamente pag. 5 e 7-8 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33746/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che anche il motivo ulteriore proposto da Di Mariano sulle attenuanti generiche non si confronta con la motivazione sul punto, sufficiente e non illogica, da parte della Corte di appello (cfr. 6); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni di persecuzione contraddittorie legittimazione a contestare licenza ricusazione del pubblico ministero legittimazione a ricorrere
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIORE MASSIMILIANO nato a PALERMO il 17/02/1983 CASTELLI FRANCESCO nato a PALERMO il 02/12/1980 DI MARIANO PIETRO nato a PALERMO il 16/04/1992 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 152 FIORE MASSIMILIANO - CASTELLI FRANCESCO - DI MARIANO PIETRO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da dogllianze sulla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sul diniego della continuazione meramente oppositive e reiterative di profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. rispettivamente pag. 5 e 7-8 della sentenza impugnata);

Considerato che anche il motivo ulteriore proposto da Di Mariano sulle attenuanti generiche non si confronta con la motivazione sul punto, sufficiente e non illogica, da parte della Corte di appello (cfr. 6); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il iu