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Ordinanza — n. 33745/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33745/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33745/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Capretto Luigi, nato a Napoli il 25/09/1970 avverso la sentenza del 28/11/2022 emessa dalla Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (ex plurimis, Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021 - Rv. 282214). che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi operanti in materia, dichiarando la intervenuta prescrizione del reato perché più favorevole per il ricorrente.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33745/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (ex plurimis, Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021 - Rv. 282214). che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi operanti in materia, dichiarando la intervenuta prescrizione del reato perché più favorevole per il ricorrente.

Parole chiave

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sanzione penale sospensione di pena pene condizionali pena di morte revisione della sentenza penale decisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Considerato, invero, che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Capretto Luigi, nato a Napoli il 25/09/1970 avverso la sentenza del 28/11/2022 emessa dalla Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (ex plurimis, Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021 - Rv. 282214). che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi operanti in materia, dichiarando la intervenuta prescrizione del reato perché più favorevole per il ricorrente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de