Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33743/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33743/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33743/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPO EMANUELE nato a PALERMO il 14/12/1993 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 146 CAMPO EMANUELE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché Costituiti da doglianze di merito, volte a prefigurare un'alternativa lettura delle evidenze probatorie sulla ritenuta responsabilità penale, e comunque manifestamente infondate rispetto a profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4-5 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33743/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 146 CAMPO EMANUELE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché Costituiti da doglianze di merito, volte a prefigurare un'alternativa lettura delle evidenze probatorie sulla ritenuta responsabilità penale, e comunque manifestamente infondate rispetto a profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4-5 della sentenza impugnata);

Parole chiave

Generato dall'IA
modalità di calcolo dell'ammenda impunità esame di cassazione risarcimento per errore giudiziario riscossione di pene pecuniarie risarcimento del danno
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPO EMANUELE nato a PALERMO il 14/12/1993 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 146 CAMPO EMANUELE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché Costituiti da doglianze di merito, volte a prefigurare un'alternativa lettura delle evidenze probatorie sulla ritenuta responsabilità penale, e comunque manifestamente infondate rispetto a profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4-5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 iugno 20