Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33741/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33741/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33741/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERUSO FRANCESCO nato a NOCERA INFERIORE il 08/07/1987 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 142 CERUSO FRANCESCO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono costituiti da doglianze: - manifestamente infondate sul ne bis in idem, profilo già vagliato e disatteso con corretti e adeguati argomenti giuridici dal giudic:e di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); - generiche sulla motivazione della esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e del trattamento sanzionatorio rispetto alla motivazione sui detti punti che indica con ragionamento adeguato e corretto le ragioni della decisione (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); - parimenti generiche sulla ritenuta responsabilità e sulla possibilità di proscioglimento, trattandosi di censure del tutto sganciate dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata e meramente astratte (quanto alla possibilità di proscioglimento, neppure indicandone le ragioni);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33741/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 142 CERUSO FRANCESCO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono costituiti da doglianze: - manifestamente infondate sul ne bis in idem, profilo già vagliato e disatteso con corretti e adeguati argomenti giuridici dal giudic:e di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); - generiche sulla motivazione della esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e del trattamento sanzionatorio rispetto alla motivazione sui detti punti che indica con ragionamento adeguato e corretto le ragioni della decisione (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); - parimenti generiche sulla ritenuta responsabilità e sulla possibilità di proscioglimento, trattandosi di censure del tutto sganciate dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata e meramente astratte (quanto alla possibilità di proscioglimento, neppure indicandone le ragioni);

Parole chiave

Generato dall'IA
individualizzazione della commisurazione penale adeguamento della pena allegazioni di persecuzione contraddittorie divieto di doppia punibilità errore nella commisurazione della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
5 della sentenza impugnata); - generiche sulla motivazione della esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERUSO FRANCESCO nato a NOCERA INFERIORE il 08/07/1987 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 142 CERUSO FRANCESCO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono costituiti da doglianze: - manifestamente infondate sul ne bis in idem, profilo già vagliato e disatteso con corretti e adeguati argomenti giuridici dal giudic:e di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); - generiche sulla motivazione della esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e del trattamento sanzionatorio rispetto alla motivazione sui detti punti che indica con ragionamento adeguato e corretto le ragioni della decisione (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); - parimenti generiche sulla ritenuta responsabilità e sulla possibilità di proscioglimento, trattandosi di censure del tutto sganciate dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata e meramente astratte (quanto alla possibilità di proscioglimento, neppure indicandone le ragioni);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il ga