Ordinanza — n. 33739/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTANGELO GAETANO nato a ADRANO il 07/04/1966 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 128 SANTANGELO GAETANO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di merito e meramente oppositive sui punti della qualificazione giuridica della condotta, delle attenuanti generiche e del beneficio sospensivo della pena, vagliati dalla Corte di appello con adeguati e corretti argomenti giuridici (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata quanto alla configurabilità del reato ex art. 336 cod. pen. e alle ragioni del diniego delle attenuanti generiche e del beneficio ex art. 163 cod. pen.);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 336 cod. pen, art. 163 cod. pen; Ordinanza — n. 33739/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 128 SANTANGELO GAETANO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di merito e meramente oppositive sui punti della qualificazione giuridica della condotta, delle attenuanti generiche e del beneficio sospensivo della pena, vagliati dalla Corte di appello con adeguati e corretti argomenti giuridici (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata quanto alla configurabilità del reato ex art. 336 cod. pen. e alle ragioni del diniego delle attenuanti generiche e del beneficio ex art. 163 cod. pen.);
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTANGELO GAETANO nato a ADRANO il 07/04/1966 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 128 SANTANGELO GAETANO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di merito e meramente oppositive sui punti della qualificazione giuridica della condotta, delle attenuanti generiche e del beneficio sospensivo della pena, vagliati dalla Corte di appello con adeguati e corretti argomenti giuridici (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata quanto alla configurabilità del reato ex art. 336 cod. pen. e alle ragioni del diniego delle attenuanti generiche e del beneficio ex art. 163 cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 ugno