Ordinanza — n. 33738/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: CAROTTI GIORGIO nato a MORRO D'ALBA il 27/09/1947 avverso il provvedimento del 09/02/2023 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 125 CAROTTI GIORGIO OSSERVA Ritenuto che la richiesta di rimessione è inammissibile perché le circostanze addotte dal proponente a sostegno appaiono estremamente vaghe ed indeterminate, riguardando sempre singoli soggetti senza investire l'intera sede giudiziaria e non appaiono perciò assolutamente idonee a configurare l'esistenza di una grave situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo ed ineliminabile senza far ricorso alla rimessione del processo ad altro giudice;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33738/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 125 CAROTTI GIORGIO OSSERVA Ritenuto che la richiesta di rimessione è inammissibile perché le circostanze addotte dal proponente a sostegno appaiono estremamente vaghe ed indeterminate, riguardando sempre singoli soggetti senza investire l'intera sede giudiziaria e non appaiono perciò assolutamente idonee a configurare l'esistenza di una grave situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo ed ineliminabile senza far ricorso alla rimessione del processo ad altro giudice;
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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: CAROTTI GIORGIO nato a MORRO D'ALBA il 27/09/1947 avverso il provvedimento del 09/02/2023 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 125 CAROTTI GIORGIO OSSERVA Ritenuto che la richiesta di rimessione è inammissibile perché le circostanze addotte dal proponente a sostegno appaiono estremamente vaghe ed indeterminate, riguardando sempre singoli soggetti senza investire l'intera sede giudiziaria e non appaiono perciò assolutamente idonee a configurare l'esistenza di una grave situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo ed ineliminabile senza far ricorso alla rimessione del processo ad altro giudice;
Rilevato che alla inammissibilità della richiesta consegue la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 2023 Il Consiglie2é estensore Il President