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Ordinanza — n. 33733/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33733/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33733/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABBIONE ALESSIO nato a GENOVA il 12/12/1991 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 97 SABBIONE ALESSIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - aspecifiche e meramente oppositive sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., trattandosi di profili di censura vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudic:e di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, giugn

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33733/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 97 SABBIONE ALESSIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - aspecifiche e meramente oppositive sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., trattandosi di profili di censura vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudic:e di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, giugn

Parole chiave

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alleggerimento della pena motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate punibilità esenzione dalla pena cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
97 SABBIONE ALESSIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - aspecifiche e meramente oppositive sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABBIONE ALESSIO nato a GENOVA il 12/12/1991 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 97 SABBIONE ALESSIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - aspecifiche e meramente oppositive sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., trattandosi di profili di censura vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudic:e di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, giugn