Ordinanza — n. 33731/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DABUO EMMANUEL nato il 15/10/1996 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 95 DABUO EMMANUEL OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - di merito, aspecifiche e meramente oppositive sulla ritenuta responsabilità penale, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen, trattandosi di profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. rispettivamente pag. 2 della sentenza impugnata); - generiche sulla tecnica motivazionale, posto che la doglianza è totalmente astratta rispetto alla motivazione effettiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33731/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 95 DABUO EMMANUEL OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - di merito, aspecifiche e meramente oppositive sulla ritenuta responsabilità penale, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen, trattandosi di profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. rispettivamente pag. 2 della sentenza impugnata); - generiche sulla tecnica motivazionale, posto che la doglianza è totalmente astratta rispetto alla motivazione effettiva;
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DABUO EMMANUEL nato il 15/10/1996 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 95 DABUO EMMANUEL OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - di merito, aspecifiche e meramente oppositive sulla ritenuta responsabilità penale, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen, trattandosi di profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. rispettivamente pag. 2 della sentenza impugnata); - generiche sulla tecnica motivazionale, posto che la doglianza è totalmente astratta rispetto alla motivazione effettiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 iugno