Ordinanza — n. 33730/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTIS GIUSEPPE nato a SAN GAVINO MONREALE il 23/01/1989 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 93 PONTIS GIUSEPPE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in Sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di merito e meramente oppositive sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., vagliata con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 2023
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33730/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 93 PONTIS GIUSEPPE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in Sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di merito e meramente oppositive sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., vagliata con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 2023
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTIS GIUSEPPE nato a SAN GAVINO MONREALE il 23/01/1989 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 93 PONTIS GIUSEPPE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in Sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di merito e meramente oppositive sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., vagliata con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 2023