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Ordinanza — n. 33729/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33729/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33729/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO BENITO nato a BITONTO il 26/08/1990 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 92 RUGGIERO BENITO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - di merito e aspecifiche sulla ritenuta responsabilità penale e sul trattamento sanzionatorio, rispetto a profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il ugno

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33729/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 92 RUGGIERO BENITO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - di merito e aspecifiche sulla ritenuta responsabilità penale e sul trattamento sanzionatorio, rispetto a profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il ugno

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario riscossione di pene pecuniarie rimborso delle spese motivi di cassazione risarcimento del danno condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO BENITO nato a BITONTO il 26/08/1990 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 92 RUGGIERO BENITO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - di merito e aspecifiche sulla ritenuta responsabilità penale e sul trattamento sanzionatorio, rispetto a profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il ugno