Ordinanza — n. 33728/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE MATTEO nato a CERIGNOLA il 07/03/1995 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 90 CLEMENTE MATTEO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di merito e aspecifiChe sulla esclusione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., motivata dalla Corte di appello con adeguati e corretti argomenti giuridici (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 ...no 202
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33728/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 90 CLEMENTE MATTEO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di merito e aspecifiChe sulla esclusione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., motivata dalla Corte di appello con adeguati e corretti argomenti giuridici (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 ...no 202
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE MATTEO nato a CERIGNOLA il 07/03/1995 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 90 CLEMENTE MATTEO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di merito e aspecifiChe sulla esclusione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., motivata dalla Corte di appello con adeguati e corretti argomenti giuridici (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 ...no 202