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Ordinanza — n. 33728/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33728/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33728/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE MATTEO nato a CERIGNOLA il 07/03/1995 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 90 CLEMENTE MATTEO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di merito e aspecifiChe sulla esclusione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., motivata dalla Corte di appello con adeguati e corretti argomenti giuridici (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 ...no 202

Regesto Legislator

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art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33728/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 90 CLEMENTE MATTEO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di merito e aspecifiChe sulla esclusione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., motivata dalla Corte di appello con adeguati e corretti argomenti giuridici (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 ...no 202

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità minaccia contro le autorità disobbedienza militare impedimento di un atto dell'autorità permesso di promuovere un procedimento penale ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis cod. pen
90 CLEMENTE MATTEO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di merito e aspecifiChe sulla esclusione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE MATTEO nato a CERIGNOLA il 07/03/1995 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 90 CLEMENTE MATTEO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di merito e aspecifiChe sulla esclusione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., motivata dalla Corte di appello con adeguati e corretti argomenti giuridici (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 ...no 202