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Ordinanza — n. 33727/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33727/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33727/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESANTE FRANCESCO nato a FOGGIA il 04/01/1988 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 89 PESANTE FRANCESCO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - di merito e meramente oppositive sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - profilo di censura già vagliato e disatteso con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - generiche sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche (quanto in particolare alla recidiva la Corte di appello ha ritenuto che stante i gravi precedenti non era accoglibile la richiesta difensiva di esclusione e sul punto nulla ha dedotto in questa sede il ricorrente rispetto ai profili dedotti in sede di appello);

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33727/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 89 PESANTE FRANCESCO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - di merito e meramente oppositive sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - profilo di censura già vagliato e disatteso con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - generiche sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche (quanto in particolare alla recidiva la Corte di appello ha ritenuto che stante i gravi precedenti non era accoglibile la richiesta difensiva di esclusione e sul punto nulla ha dedotto in questa sede il ricorrente rispetto ai profili dedotti in sede di appello);

Parole chiave

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esame di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie condono delle spese procedurali opposizione al precetto esecutivo esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
89 PESANTE FRANCESCO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - di merito e meramente oppositive sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESANTE FRANCESCO nato a FOGGIA il 04/01/1988 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 89 PESANTE FRANCESCO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - di merito e meramente oppositive sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - profilo di censura già vagliato e disatteso con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - generiche sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche (quanto in particolare alla recidiva la Corte di appello ha ritenuto che stante i gravi precedenti non era accoglibile la richiesta difensiva di esclusione e sul punto nulla ha dedotto in questa sede il ricorrente rispetto ai profili dedotti in sede di appello);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giu