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Ordinanza — n. 33725/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33725/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33725/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da D'Addato Sergio, nato a San Severo il 11/01/1977 avverso la sentenza del 28 marzo 2022 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso la condanna per evasione non è ammesso dalla legge in sede di legittimità in quanto l'unico motivo di ricorso, (-) che contesta il vizio di motivazione in relazione alla revoca della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non soltanto risulta privo delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della prospettazione difensiva, ma nemmeno si confronta con l'adeguata e coerente motivazione contenuta nel provvedimento impugnato in merito alla gravità del fatto e all'intensità del dolo (cfr. p. 2 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33725/2023 — snpen · Corte di Cassazione: p. 2 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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adeguamento della pena remissione della pena motivi di cassazione evasione all'obbligo di contribuzione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento multe per sottrazione d'imposta
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da D'Addato Sergio, nato a San Severo il 11/01/1977 avverso la sentenza del 28 marzo 2022 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso la condanna per evasione non è ammesso dalla legge in sede di legittimità in quanto l'unico motivo di ricorso, (-) che contesta il vizio di motivazione in relazione alla revoca della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non soltanto risulta privo delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della prospettazione difensiva, ma nemmeno si confronta con l'adeguata e coerente motivazione contenuta nel provvedimento impugnato in merito alla gravità del fatto e all'intensità del dolo (cfr. p. 2 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden