Ordinanza — n. 33724/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIAMMARIA GIOVANNI nato a BARI il 01/11/1975 GIAMMARIA ANTONIO nato a BARI il 24/10/1972 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 79 GIAMMARIA GIOVANNI - GIAMMARIA ANTONIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da .doglianze sulla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sul concorso nel reato di Giamnnaria Antonio di merito (guanto poi alla deducibilità del vizio di travisamento in caso di "doppia conforme", tra tante, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777) e per il resto meramente oppositive rispetto a profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33724/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 79 GIAMMARIA GIOVANNI - GIAMMARIA ANTONIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da .doglianze sulla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sul concorso nel reato di Giamnnaria Antonio di merito (guanto poi alla deducibilità del vizio di travisamento in caso di "doppia conforme", tra tante, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777) e per il resto meramente oppositive rispetto a profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIAMMARIA GIOVANNI nato a BARI il 01/11/1975 GIAMMARIA ANTONIO nato a BARI il 24/10/1972 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 79 GIAMMARIA GIOVANNI - GIAMMARIA ANTONIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da .doglianze sulla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e sul concorso nel reato di Giamnnaria Antonio di merito (guanto poi alla deducibilità del vizio di travisamento in caso di "doppia conforme", tra tante, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777) e per il resto meramente oppositive rispetto a profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 2