Ordinanza — n. 33719/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARO MARIO nato a PALERMO il 06/11/1963 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 63 MASSARO MARIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. aspecifiche e riproduttive di profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, dove viene valutata la non lievità della condotta tenuta "in concreto" dal ricorrente, in considerazione del modus operandi rivelativo di un fatto non occasionale):
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33719/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 63 MASSARO MARIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. aspecifiche e riproduttive di profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, dove viene valutata la non lievità della condotta tenuta "in concreto" dal ricorrente, in considerazione del modus operandi rivelativo di un fatto non occasionale):
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARO MARIO nato a PALERMO il 06/11/1963 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 63 MASSARO MARIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. aspecifiche e riproduttive di profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, dove viene valutata la non lievità della condotta tenuta "in concreto" dal ricorrente, in considerazione del modus operandi rivelativo di un fatto non occasionale):
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 20