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Ordinanza — n. 33718/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33718/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33718/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARNABA GIOVANNI nato a BRINDISI il 05/01/1977 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; • N. 62 BARNABA GIOVANNI OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - meramente oppositive e aspecifiche sulla imputabilità, sul diniego delle attenuanti generiche e sul vincolo della continuazione fra reati, riproducenti profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. la sentenza impugnata a pagg. 2-3 sul punto della imputabilità; a pagg. 3-4 sulle attenuanti generiche; a pag. 4 sul tema della continuazione con altri reati già giudicati);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33718/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62 BARNABA GIOVANNI OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - meramente oppositive e aspecifiche sulla imputabilità, sul diniego delle attenuanti generiche e sul vincolo della continuazione fra reati, riproducenti profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. la sentenza impugnata a pagg. 2-3 sul punto della imputabilità; a pagg. 3-4 sulle attenuanti generiche; a pag. 4 sul tema della continuazione con altri reati già giudicati);

Parole chiave

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ammissione all'avvocatura motivi di cassazione condono delle spese procedurali impunità impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARNABA GIOVANNI nato a BRINDISI il 05/01/1977 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; • N. 62 BARNABA GIOVANNI OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - meramente oppositive e aspecifiche sulla imputabilità, sul diniego delle attenuanti generiche e sul vincolo della continuazione fra reati, riproducenti profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. la sentenza impugnata a pagg. 2-3 sul punto della imputabilità; a pagg. 3-4 sulle attenuanti generiche; a pag. 4 sul tema della continuazione con altri reati già giudicati);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno