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Ordinanza — n. 33717/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33717/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33717/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI ANGELO nato a PINEROLO il 27/10/1986 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; à N. 57 ALTIERI ANGELO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate e aspecifiche quanto all'inammissibilità dell'appello per genericità, anche in rapporto alla motivazione della sentenza di primo grado (i cui passaggi argomentativi sono ben delineati dalla sentenza impugnata, cfr. pagg. 1-2) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 gi,,ho 202

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33717/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 57 ALTIERI ANGELO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate e aspecifiche quanto all'inammissibilità dell'appello per genericità, anche in rapporto alla motivazione della sentenza di primo grado (i cui passaggi argomentativi sono ben delineati dalla sentenza impugnata, cfr. pagg. 1-2) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 gi,,ho 202

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione ricorso per cassazione condono delle spese procedurali riesame della rendita AI risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI ANGELO nato a PINEROLO il 27/10/1986 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; à N. 57 ALTIERI ANGELO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente infondate e aspecifiche quanto all'inammissibilità dell'appello per genericità, anche in rapporto alla motivazione della sentenza di primo grado (i cui passaggi argomentativi sono ben delineati dalla sentenza impugnata, cfr. pagg. 1-2) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 gi,,ho 202