Ordinanza — n. 33716/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO CASCIO MAURIZIO nato a ERICE il 04/05/1986 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 56 LO CASCIO MAURIZIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - di merito e meramente oppositive rispetto a profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. la sentenza impugnata a pag. 2-3 sulla ritenuta responsabilità penale; e a pag. 4 sul diniego di attenuanti generiche e sulla recidiva);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33716/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56 LO CASCIO MAURIZIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - di merito e meramente oppositive rispetto a profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. la sentenza impugnata a pag. 2-3 sulla ritenuta responsabilità penale; e a pag. 4 sul diniego di attenuanti generiche e sulla recidiva);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO CASCIO MAURIZIO nato a ERICE il 04/05/1986 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 56 LO CASCIO MAURIZIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - di merito e meramente oppositive rispetto a profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. la sentenza impugnata a pag. 2-3 sulla ritenuta responsabilità penale; e a pag. 4 sul diniego di attenuanti generiche e sulla recidiva);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 202