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Ordinanza — n. 33714/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33714/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33714/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBOGLIO GIUSEPPE nato a PALERMO il 10/12/1982 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 52 BARGOGLIO GIUSEPPE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di merito e meramente oppositive sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. a fronte di giudizio immune da vizi rilevabili in questa sede (cfr. pagg. 3- 4 della sentenza impugnata quanto alla complessiva valutazione della non lievità del fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 202

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33714/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 52 BARGOGLIO GIUSEPPE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di merito e meramente oppositive sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. a fronte di giudizio immune da vizi rilevabili in questa sede (cfr. pagg. 3- 4 della sentenza impugnata quanto alla complessiva valutazione della non lievità del fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 202

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione cancellazione dall'albo avvocati controllo della commisurazione della pena punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
52 BARGOGLIO GIUSEPPE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di merito e meramente oppositive sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBOGLIO GIUSEPPE nato a PALERMO il 10/12/1982 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 52 BARGOGLIO GIUSEPPE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze di merito e meramente oppositive sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. a fronte di giudizio immune da vizi rilevabili in questa sede (cfr. pagg. 3- 4 della sentenza impugnata quanto alla complessiva valutazione della non lievità del fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 202