Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33713/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33713/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33713/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC GIORDANO nato a GEMONA DEL FRIULI il 03/06/1991 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 46 HUDOROVIC GIORDANO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sul trattamento sanzionatorio (diniego di attenuanti generiche), benché si tratti di profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 2023

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33713/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 46 HUDOROVIC GIORDANO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sul trattamento sanzionatorio (diniego di attenuanti generiche), benché si tratti di profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 2023

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzione disciplinare dell'avvocato condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale sanzione internazionale sanzioni pecuniarie attenuazione libera della pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC GIORDANO nato a GEMONA DEL FRIULI il 03/06/1991 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 46 HUDOROVIC GIORDANO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sul trattamento sanzionatorio (diniego di attenuanti generiche), benché si tratti di profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 2023