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Ordinanza — n. 33712/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33712/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33712/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLIA FABIO nato a PALERMO il 20/10/1978 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 45 BELLIA FABIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono costituiti da: - doglianze meramente oppositive e aspecifiche sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e sul diniego di attenuanti generiche, risultando la motivazione su tali punti immune da vizi rilevabili in questa sede, in quanto sorretta da adeguati e corretti argomenti giuridici (vedi rispettivamente pagg. 5-6 e 8-9 della sentenza impugnata); - manifestamente infondate sulla recidiva, in quanto la Corte di appello ha basato il suo giudizio sul significato del reato da ultimo commesso rispetto ai "gravi e plurimi precedenti penali", risultanti dal suo certificato penale (indipendentemente dall'obiter censurato dal ricorrente); e la tipologia di recidiva applicata era quella "reiterata" (cfr. pag. 7 sentenza di primo grado) con conseguente correttezza dell'aumento della pena;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33712/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 45 BELLIA FABIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono costituiti da: - doglianze meramente oppositive e aspecifiche sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e sul diniego di attenuanti generiche, risultando la motivazione su tali punti immune da vizi rilevabili in questa sede, in quanto sorretta da adeguati e corretti argomenti giuridici (vedi rispettivamente pagg. 5-6 e 8-9 della sentenza impugnata); - manifestamente infondate sulla recidiva, in quanto la Corte di appello ha basato il suo giudizio sul significato del reato da ultimo commesso rispetto ai "gravi e plurimi precedenti penali", risultanti dal suo certificato penale (indipendentemente dall'obiter censurato dal ricorrente); e la tipologia di recidiva applicata era quella "reiterata" (cfr. pag. 7 sentenza di primo grado) con conseguente correttezza dell'aumento della pena;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale inadempimento reiterato motivi di cassazione riesame dell'entità pena riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
45 BELLIA FABIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono costituiti da: - doglianze meramente oppositive e aspecifiche sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLIA FABIO nato a PALERMO il 20/10/1978 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 45 BELLIA FABIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono costituiti da: - doglianze meramente oppositive e aspecifiche sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e sul diniego di attenuanti generiche, risultando la motivazione su tali punti immune da vizi rilevabili in questa sede, in quanto sorretta da adeguati e corretti argomenti giuridici (vedi rispettivamente pagg. 5-6 e 8-9 della sentenza impugnata); - manifestamente infondate sulla recidiva, in quanto la Corte di appello ha basato il suo giudizio sul significato del reato da ultimo commesso rispetto ai "gravi e plurimi precedenti penali", risultanti dal suo certificato penale (indipendentemente dall'obiter censurato dal ricorrente); e la tipologia di recidiva applicata era quella "reiterata" (cfr. pag. 7 sentenza di primo grado) con conseguente correttezza dell'aumento della pena;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giug