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Ordinanza — n. 33710/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33710/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33710/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINZIVALLI FRANCESCO NICOLO' nato a MARSALA il 19/04/1982 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 41 PRINZIVALLI FRANCESCO NICOLO. OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. del tutto avulse dal ragionamento giustificativo esposto dalla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Ml. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 2023.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33710/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 41 PRINZIVALLI FRANCESCO NICOLO. OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. del tutto avulse dal ragionamento giustificativo esposto dalla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Ml. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 2023.

Parole chiave

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punibilità revisione della sentenza penale motivi di cassazione errore nella commisurazione della pena infrazione privilegiata riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINZIVALLI FRANCESCO NICOLO' nato a MARSALA il 19/04/1982 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 41 PRINZIVALLI FRANCESCO NICOLO. OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. del tutto avulse dal ragionamento giustificativo esposto dalla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Ml. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 2023.