Ordinanza — n. 33710/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINZIVALLI FRANCESCO NICOLO' nato a MARSALA il 19/04/1982 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 41 PRINZIVALLI FRANCESCO NICOLO. OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. del tutto avulse dal ragionamento giustificativo esposto dalla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Ml. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33710/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 41 PRINZIVALLI FRANCESCO NICOLO. OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. del tutto avulse dal ragionamento giustificativo esposto dalla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Ml. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 2023.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINZIVALLI FRANCESCO NICOLO' nato a MARSALA il 19/04/1982 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 41 PRINZIVALLI FRANCESCO NICOLO. OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. del tutto avulse dal ragionamento giustificativo esposto dalla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Ml. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 2023.