Ordinanza — n. 33709/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GELFO FRANCESCO nato a PALERMO il 02/02/1995 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 38 LO GELFO FRANCESCO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze relative a profili di censura (esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.), già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto alla gravità del fatto e all'intensità del dolo, stante la ripetizione a breve distanza di analogo reato);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33709/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 38 LO GELFO FRANCESCO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze relative a profili di censura (esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.), già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto alla gravità del fatto e all'intensità del dolo, stante la ripetizione a breve distanza di analogo reato);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GELFO FRANCESCO nato a PALERMO il 02/02/1995 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 38 LO GELFO FRANCESCO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze relative a profili di censura (esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.), già vagliati e disattesi con adeguati e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto alla gravità del fatto e all'intensità del dolo, stante la ripetizione a breve distanza di analogo reato);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 202