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Ordinanza — n. 33708/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33708/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33708/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO ROSA nato a PALERMO il 03/05/1994 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 36 GAMBINO ROSA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche sull'istituto della continuazione del reato e comunque aspecifici rispetto al ragionamento giustificativo della sentenza impugnata quanto all'entità degli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. (cfr. pagg. 3-4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giu no 2023

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 33708/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 36 GAMBINO ROSA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche sull'istituto della continuazione del reato e comunque aspecifici rispetto al ragionamento giustificativo della sentenza impugnata quanto all'entità degli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. (cfr. pagg. 3-4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giu no 2023

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena riesame dell'entità pena cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO ROSA nato a PALERMO il 03/05/1994 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 36 GAMBINO ROSA OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche sull'istituto della continuazione del reato e comunque aspecifici rispetto al ragionamento giustificativo della sentenza impugnata quanto all'entità degli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. (cfr. pagg. 3-4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giu no 2023