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Ordinanza — n. 33707/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33707/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33707/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO COCO CIPOLLINA ROBERTO nato a PALERMO il 28/10/1994 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; A N. 35 Lo COCO CIPOLLINA ROBERTO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti soltanto Ida doglianze generiche e astratte sugli obblighi motivazionali del giudice e sulla motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 2023

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33707/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 35 Lo COCO CIPOLLINA ROBERTO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti soltanto Ida doglianze generiche e astratte sugli obblighi motivazionali del giudice e sulla motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 2023

Parole chiave

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motivi di cassazione rinuncia alla motivazione condono delle spese procedurali recupero dei costi motivi di rigore esaurimento delle istanze
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO COCO CIPOLLINA ROBERTO nato a PALERMO il 28/10/1994 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; A N. 35 Lo COCO CIPOLLINA ROBERTO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti soltanto Ida doglianze generiche e astratte sugli obblighi motivazionali del giudice e sulla motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 2023