Ordinanza — n. 33705/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENTINO RAFFAELE nato a NAPOLI il 17/03/1984 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 33 LENTINO RAFFAELE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti neì ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da dogrianze generiche sulla motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato, che richiamano in astratto i doveri motivazionali del giudice ma che non si correlano con il ragionamento probatorio esposto dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 3-4) Considerato inoltre che il motivo sul trattamento sanzionatorio non si confronta con la sintesi dei motivi di appello esposta dalla sentenza impugnata - che non indica tale punto come attinto dal gravame rendendo non consentita la relativa doglianza in questa sede;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33705/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 33 LENTINO RAFFAELE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti neì ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da dogrianze generiche sulla motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato, che richiamano in astratto i doveri motivazionali del giudice ma che non si correlano con il ragionamento probatorio esposto dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 3-4) Considerato inoltre che il motivo sul trattamento sanzionatorio non si confronta con la sintesi dei motivi di appello esposta dalla sentenza impugnata - che non indica tale punto come attinto dal gravame rendendo non consentita la relativa doglianza in questa sede;
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENTINO RAFFAELE nato a NAPOLI il 17/03/1984 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 33 LENTINO RAFFAELE OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti neì ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da dogrianze generiche sulla motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato, che richiamano in astratto i doveri motivazionali del giudice ma che non si correlano con il ragionamento probatorio esposto dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 3-4) Considerato inoltre che il motivo sul trattamento sanzionatorio non si confronta con la sintesi dei motivi di appello esposta dalla sentenza impugnata - che non indica tale punto come attinto dal gravame rendendo non consentita la relativa doglianza in questa sede;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 giugno 20