Ordinanza — n. 33704/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Barcia Francesco, nato a Palermo il 22/09/1978 avverso la sentenza del 26/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla mancata integrazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33704/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla mancata integrazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Barcia Francesco, nato a Palermo il 22/09/1978 avverso la sentenza del 26/05/2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla mancata integrazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec