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Ordinanza — n. 33703/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33703/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33703/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAORMINA ALESSIO nato a PALERMO il 18/08/1996 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; `t N. 28 TAORMINA ALESSIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche sulla motivazione ed in particolare sulla dosimetria della pena, e in ogni caso aspecifiche rispetto alla complessiva valutazione del punto del trattamento sanzionatorio (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 9iugno 2023

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33703/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 28 TAORMINA ALESSIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche sulla motivazione ed in particolare sulla dosimetria della pena, e in ogni caso aspecifiche rispetto alla complessiva valutazione del punto del trattamento sanzionatorio (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 9iugno 2023

Parole chiave

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motivi di cassazione persecuzione dei Tamil condono delle spese procedurali allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAORMINA ALESSIO nato a PALERMO il 18/08/1996 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; `t N. 28 TAORMINA ALESSIO OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche sulla motivazione ed in particolare sulla dosimetria della pena, e in ogni caso aspecifiche rispetto alla complessiva valutazione del punto del trattamento sanzionatorio (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 9iugno 2023