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Ordinanza — n. 33702/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33702/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33702/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Spataro Salvatore, nato a Palermo il 15/01/1981 avverso la sentenza del 16/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica; Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla penale responsabilità (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata), quanto alla cornmisurazione del trattamento sanzionatorio (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, il ricorrente non ha allegato gli elementi specifici, pretermessi dal giudice del gravame, idonei a giustificare l'irrogazione di una pena di diversa entità, oltre che ad escludere la configurabilità del reato contestato.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 33702/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica; Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla penale responsabilità (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata), quanto alla cornmisurazione del trattamento sanzionatorio (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, il ricorrente non ha allegato gli elementi specifici, pretermessi dal giudice del gravame, idonei a giustificare l'irrogazione di una pena di diversa entità, oltre che ad escludere la configurabilità del reato contestato.

Parole chiave

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sanzioni penali esame di cassazione sospensione di pena sanzione disciplinare dell'avvocato riscossione di pene pecuniarie controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Spataro Salvatore, nato a Palermo il 15/01/1981 avverso la sentenza del 16/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto una censura generica; Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento tanto alla penale responsabilità (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata), quanto alla cornmisurazione del trattamento sanzionatorio (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, il ricorrente non ha allegato gli elementi specifici, pretermessi dal giudice del gravame, idonei a giustificare l'irrogazione di una pena di diversa entità, oltre che ad escludere la configurabilità del reato contestato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de